Art. 43 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Per le attivita' di valutazione concernenti l'ottenimento  e  il
mantenimento di un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  dei
medicinali veterinari rilasciata ai sensi del presente  decreto  sono
dovute al Ministero della salute tariffe di importo pari a un  decimo
degli importi stabiliti  dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
297/1995 del Consiglio, del 10 febbraio 1995. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede  ai
sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della  legge  29  dicembre
1990, n. 407, a rideterminare, ove necessario, le tariffe in vigore o
introdurre nuove tariffe dovute per le attivita'  di  competenza  del
Ministero della salute di cui  al  comma  5,  diversi  dal  comma  1,
previsti dal regolamento e dal presente decreto. 
  3. Nella definizione delle tariffe di cui al comma 2 si tiene conto
di quanto previsto nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, in
quanto applicabile. 
  4. Ai fini del versamento delle tariffe di cui ai commi 1 e  2,  il
Ministero della salute puo' consentire il  ricorso  al  criterio  del
«conto  a   scalare»   secondo   i   criteri   applicativi   definiti
dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n.  32,  e
dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. 
  5. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle  attivita'  e  dagli
adempimenti effettivamente  svolti  ai  fini  del  rilascio  e  della
modifica dei provvedimenti autorizzativi previsti dal  regolamento  e
dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo  8  del
presente decreto nonche' quelli derivanti dalle  attivita'  ispettive
sia antecedenti che successive al rilascio dei provvedimenti  stessi,
comprese le spese derivanti da esami e controlli svolti da laboratori
nei casi previsti dalle norme del regolamento e del presente decreto,
sono  a  carico  dei  soggetti  nei  cui   confronti   viene   svolta
l'attivita'. 
  6. L'importo delle tariffe di cui ai commi 1, 2 e 5 e'  dovuto  dai
soggetti nei confronti dei quali e' svolta l'attivita' e deve in ogni
caso coprire il  costo  del  servizio.  L'attestazione  dell'avvenuto
pagamento deve essere allegata alla domanda. 
  7.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  riscosse  spettanti  al
Ministero della salute, di  cui  ai  commi  1,  2  e  5,  affluiscono
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita'
per le quali le tariffe sono versate. 
  8. In attuazione del regolamento (CE) n.  726/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, l'Agenzia europea  per  i
medicinali stipula contratti di cooperazione con il  Ministero  della
salute per la valutazione  di  medicinali  soggetti  a  procedura  di
autorizzazione centralizzata. 
  9. Le somme erogate dall'Agenzia europea per i medicinali a  favore
del Ministero della salute relative  alle  prestazioni  previste  dai
contratti di cui al comma 8, affluiscono al pertinente capitolo dello
stato di previsione delle entrate per essere riassegnate ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute e  sono
utilizzate per  far  fronte  alle  spese  di  missione  in  Italia  e
all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel  quadro
delle attivita' previste nei contratti di cui al comma 8, nonche'  ai
compensi per prestazioni professionali rese sulla base  di  specifici
accordi. 
  10. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
nonche'   le   autorita'   territorialmente   competenti   provvedono
all'esecuzione degli adempimenti di competenza con spese a carico dei
richiedenti secondo modalita' e tariffe definite sulla base del costo
effettivo del servizio in conformita' a quanto previsto  dal  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n.  27,  e  dal  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 32. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 297/1995 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  commi  4  e  5
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                «Art.  30  (Contenuti  della  legge  di   delegazione
          europea e della legge europea). 
                Omissis 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  12  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 407: 
                «Art. 5 (Norme relative al settore sanitario). 
                Omissis 
                12.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono fissati le  tariffe  e  i
          diritti spettanti al Ministero della sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
          predetti.» 
              - Per il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) n.  726/2004  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27  si
          veda nelle note alle premesse.