Art. 45 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'allegato II, punto  4,  del  regolamento,  restano
ferme le  norme  in  vigore  che  disciplinano  le  buone  prassi  di
fabbricazione   dei   medicinali   veterinari   adottate   a    norma
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 119. 
  2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le
disposizioni di cui all'articolo 167  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 non si
applicano nel settore dei medicinali veterinari. 
  3. Gli allegati al presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo  36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono  essere  modificati,  a
seguito della adozione di norme  tecniche  dell'Unione  europea,  con
decreto del Ministro della salute. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: 
                «3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana adotta i principi e i criteri informatori  di  cui
          al comma 1, lettera  e),  nonche'  i  principi  informatori
          particolareggiati  approvati  dalla   Comunita'   economica
          europea.» 
              - Per il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234: 
                «Art. 36 (Adeguamenti tecnici e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
                1-bis. In relazione a quanto  disposto  dall'articolo
          117, quinto comma, della Costituzione, i  provvedimenti  di
          cui al presente  articolo  possono  essere  adottati  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre
          rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti  enti  nel  dare
          attuazione a norme dell'Unione europea.  In  tale  caso,  i
          provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
          e per le province autonome nelle quali non  sia  ancora  in
          vigore la rispettiva normativa di attuazione,  a  decorrere
          dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.» 
                2.