Art. 45
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'allegato II, punto 4, del regolamento, restano
ferme le norme in vigore che disciplinano le buone prassi di
fabbricazione dei medicinali veterinari adottate a norma
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 119.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni di cui all'articolo 167 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 non si
applicano nel settore dei medicinali veterinari.
3. Gli allegati al presente decreto, ai sensi dell'articolo 36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere modificati, a
seguito della adozione di norme tecniche dell'Unione europea, con
decreto del Ministro della salute.
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
«3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana adotta i principi e i criteri informatori di cui
al comma 1, lettera e), nonche' i principi informatori
particolareggiati approvati dalla Comunita' economica
europea.»
- Per il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di
cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
e per le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.»
2.