Art. 63.
La designazione e la concentrazione
1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione
a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi
politici competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto
segreto.
2. In caso di pluralita' di circoli e di federazioni nel medesimo
ambito territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta
sulla quale decide l'istanza superiore.
3. E' da evitare la concentrazione di piu' incarichi di partito e
istituzionali su singole/i compagne/i.
4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli
organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare a
incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da
quelli di partito.
5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da
compagne/i non impegnate/i a livello istituzionale di pari livello.
6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere
esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.