Art. 64.
Le candidature e gli eletti: norme generali
1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della
rappresentanza istituzionale deve perseguire l'obiettivo di eleggere
donne e uomini in termini paritari. La designazione dovra' avvenire,
nel rispetto del pluralismo interno, senza distinzione di sesso, di
orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di
condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole
candidature o su liste, su proposte o su autocandidature da parte
dell'organismo dirigente del livello corrispondente.
2. La/Il candidata/o anche se non iscritta/o al Partito della
Rifondazione Comunista - Sinistra Europea e da questo sostenuta/o non
puo' svolgere la campagna elettorale in modo contrario
all'impostazione stabilita dal partito ed e' tenuta/o a rispondere ai
requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verra'
concordato un impegno.
3. Le/Gli elette/i debbono:
conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al
regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato;
versare al partito una quota dell'indennita' di carica e ogni
emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base dei
regolamenti di cui all'art. 71, primo e secondo comma.