Art. 65.
Le cariche elettive regionali, nazionali ed europee
1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed
europee non sono cumulabili, ad eccezione di chi svolge la funzione
di segretaria/o nazionale del partito.
2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le
scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche
elettive vanno valorizzate le pluralita' delle esperienze e delle
soggettivita' interne al partito e di quelle esterne che collaborano
con esso.
3. Non puo' essere ricandidata/o, fatto salvo chi svolge la
funzione di segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto i seguenti
incarichi istituzionali per un numero di anni consecutivi equivalenti
a due mandati interi: parlamentare europea/o, deputata/o,
senatrice/ore, consigliera/e regionale e chi ha svolto funzioni di
governo nazionale, regionale, provinciale e comunale in citta'
capoluogo di provincia.
4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre
quinti delle/dei componenti, l'organismo deputato ad approvare le
liste puo' stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.