Art. 66.
Le candidature negli Enti Locali e nelle Regioni
1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e
municipali vengono discusse e votate nei circoli interessati
all'elezione.
2. Nel caso in cui insistano piu' circoli in un comune, le
candidature sono proposte dai circoli del comune e votate dal
Comitato politico federale se esistente e in caso contrario dal
Comitato politico regionale.
3. Le proposte di candidature per le elezioni provinciali e delle
citta' metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali
se esistente e in caso contrario dal Comitato politico regionale
competente.
4. Spetta altresi' ai Comitati Politici Federali, ove esistenti
(e in caso contrario ai Comitati Politici Regionali competenti),
approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo
di provincia ed avanzare le candidature per i consigli regionali,
limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base
dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal
Comitato politico regionale, che approva in via definitiva le liste
regionali.
5. Non puo' essere ricandidata/o chi ha svolto due mandati interi
consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo
ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo
eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla
maggioranza dei tre quinti delle/dei componenti del comitato
competente.
6. Il Comitato politico regionale valutata la proposta nel suo
complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al
consiglio regionale.