Art. 66. 
 
          Le candidature negli Enti Locali e nelle Regioni 
 
    1. Le  candidature  nei  consigli  comunali,  circoscrizionali  e
municipali  vengono  discusse  e  votate  nei   circoli   interessati
all'elezione. 
    2. Nel caso in cui  insistano  piu'  circoli  in  un  comune,  le
candidature sono  proposte  dai  circoli  del  comune  e  votate  dal
Comitato politico federale se  esistente  e  in  caso  contrario  dal
Comitato politico regionale. 
    3. Le proposte di candidature per le elezioni provinciali e delle
citta' metropolitane vengono adottate nei comitati politici  federali
se esistente e in caso  contrario  dal  Comitato  politico  regionale
competente. 
    4. Spetta altresi' ai Comitati Politici Federali,  ove  esistenti
(e in caso contrario  ai  Comitati  Politici  Regionali  competenti),
approvare le candidature per i consigli comunali del comune capoluogo
di provincia ed avanzare le candidature  per  i  consigli  regionali,
limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base
dei criteri, delle indicazioni e  degli  orientamenti  formulati  dal
Comitato politico regionale, che approva in via definitiva  le  liste
regionali. 
    5. Non puo' essere ricandidata/o chi ha svolto due mandati interi
consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel  medesimo
ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo
eccezioni  motivate  con  voto  espresso  sul  singolo   caso   dalla
maggioranza  dei  tre  quinti  delle/dei  componenti   del   comitato
competente. 
    6. Il Comitato politico regionale valutata la  proposta  nel  suo
complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature  al
consiglio regionale.