Art. 67. 
 
          Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo 
 
    1.  Per  le  candidature  al  Parlamento  nazionale,  i  Comitati
politici federali, ove esistenti, sulla base  delle  indicazioni  del
Comitato  politico  nazionale  e  del  Comitato  politico  regionale,
formulano le varie proposte. 
    2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista  il
Comitato politico federale, il  Comitato  politico  regionale,  sulla
base delle indicazioni del Comitato Politico  Nazionale,  formula  le
varie proposte. 
    3. Per le candidature al Parlamento europeo, il Comitato politico
nazionale decide sulle candidature e/o sulle liste  su  proposta  dei
Comitati Politici Regionali interessati alle singole circoscrizioni.