Art. 67.
Le candidature al Parlamento nazionale ed europeo
1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i Comitati
politici federali, ove esistenti, sulla base delle indicazioni del
Comitato politico nazionale e del Comitato politico regionale,
formulano le varie proposte.
2. Per le candidature al Parlamento nazionale, ove non esista il
Comitato politico federale, il Comitato politico regionale, sulla
base delle indicazioni del Comitato Politico Nazionale, formula le
varie proposte.
3. Per le candidature al Parlamento europeo, il Comitato politico
nazionale decide sulle candidature e/o sulle liste su proposta dei
Comitati Politici Regionali interessati alle singole circoscrizioni.