Articolo 42 Il Cds adottera' i regolamenti in materia di sicurezza dell'OCCAR. Tali regolamenti eviteranno restrizioni non necessarie al movimento del personale, di informazioni e di materiali, e in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a terzi e quanto di competenza delle autorita' preposte alla sicurezza relativamente alle procedure riguardanti le visite.