(Regolamento-art. 106)
 
                              Art. 106. 
 
  Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote  provvisorie
di cui all'articolo  precedente,  andasse  in  vigore  nelle  singole
provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo
1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sara' rinnovata, con effetto
dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria,  con
le stesse norme della prima ripartizione.