Art. 106. Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sara' rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.