(Regolamento-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  Accertato il compimento di una bonificazione o di  uno  dei  bacini
nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 del testo unico della  legge
22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro  di  essa,
il Ministero dei Lavori Pubblici notifica, per  mezzo  dei  prefetti,
alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione,  nonche'
al consorzio  costituito  per  la  manutenzione  della  medesima,  le
variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito  alla  finale
liquidazione della  spesa  effettivamente  occorsa,  siano  venute  a
verificarsi nell'ammontare del contributo che, a' termini  del  primo
comma dell'art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i
possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono
tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece,  al  concessionario  che
l'abbia eseguita. 
 
  Uguale comunicazione e' fatta contemporaneamente al  Ministero  del
Tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni,  fermo  il
periodo prestabilito per il saldo.