Art. 108. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'articolo 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al Ministero delle Finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, a' termini dell'articolo 55 della legge medesima. In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle Finanze e mediante R. decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facolta' di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. Le disposizioni del presente Titolo, concernenti la Deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.