(Regolamento-art. 108)
 
                              Art. 108. 
 
  Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi  per
le bonificazioni  di  prima  categoria,  quelli  obbligatori  per  le
bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari
che abbiano adempiuto al disposto dell'articolo 19  del  testo  unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, e presentino  al  Ministero  delle
Finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere
le loro contribuzioni con  le  forme  e  coi  privilegi  dell'imposta
fondiaria, a' termini dell'articolo 55 della legge medesima. 
 
  In seguito a questa  dichiarazione,  e  previo  accertamento  della
regolare loro costituzione, viene riconosciuta,  sopra  proposta  del
Ministro delle Finanze e mediante R. decreto, ai  consorzi  volontari
anzidetti, la facolta' di riscuotere le  loro  contribuzioni  con  le
forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria. 
 
  Le disposizioni del presente  Titolo,  concernenti  la  Deputazione
amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei  consorzi
volontari che,  sotto  qualunque  denominazione,  abbiano  l'incarico
dell'ordinaria amministrazione.