(Regolamento-art. 109)
 
                              Art. 109. 
 
  La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di  tenere  un  registro
delle proprieta' soggette a contribuzione, diviso  in  tante  sezioni
quanti sono i comuni  in  cui  le  proprieta'  sono  situate,  e  con
ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni,
l'altra i fabbricati. 
 
  Ciascuna proprieta' dev'esservi  registrata  col  nome,  cognome  e
paternita' del rispettivo possessore,  con  l'indicazione  della  sua
superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato  necessario
per una perfetta indicazione. 
 
  Devono pure essere registrati, per  ciascun  numero  censuario  dei
terreni, e cosi' pure per  ciascun  fabbricato,  l'estimo  o  rendita
imponibile, giusta i catasti governativi. 
 
  La Deputazione amministrativa deve annotare nel  suddetto  registro
catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate. 
 
  Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale  dei
ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i  libri  catastali
tenuti dagli uffici del censo, ed  annotare  nel  registro  anzidetto
tutte le mutazioni di proprieta' che da essi risultino. 
 
  Nei  consorzi  per  le  bonificazioni  di  seconda  categoria,   la
Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindicate
nell'elenco delle proprieta' interessate, che fa parte  del  progetto
di massima,  se  trattasi  di  consorzi  obbligatori,  od  in  quello
indicato nell'articolo 61 del presente regolamento, se si  tratta  di
consorzi volontari.