Art. 109. La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprieta' soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprieta' sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. Ciascuna proprieta' dev'esservi registrata col nome, cognome e paternita' del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione. Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e cosi' pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi. La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate. Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprieta' che da essi risultino. Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindicate nell'elenco delle proprieta' interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'articolo 61 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.