(Regolamento-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
  Gli uffici del catasto debbono  fornire  tutte  le  notizie  e  gli
elementi da essi posseduti che siano necessari per  la  formazione  e
conservazione  degli  elenchi  delle  proprieta'  interessate  e  dei
registri catastali dei consorzi, e  per  la  compilazione  dei  ruoli
delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese  effettive
per tale scopo incontrate.