(Regolamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
  L'esattore speciale, prima che la sua nomina  sia  sottoposta  alla
approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e  garantire
la  sua  accettazione  con  un  deposito  di  danaro  o  di   rendita
consolidata per la somma stabilita nel capitolato. 
 
  Il consorzio non e' obbligato verso l'esattore, se  non  quando  la
nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.