Art. 121. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta alla approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato. Il consorzio non e' obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.