Art. 122. L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al piu' tardi entro un mese dalla nomima, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidato dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali. Quando l'esattore speciale e' anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio. La rendita pubblica e' valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed e' computata solamente per nove decimi del detto valore.