(Regolamento-art. 122)
 
                              Art. 122. 
 
  L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al  piu'  tardi
entro un mese dalla nomima, presta una cauzione mediante  vincolo  di
rendita consolidato dello Stato, ovvero con deposito di rendita della
stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti,
per  una  somma  corrispondente  all'ammontare  di  una  rata   delle
contribuzioni consorziali. 
 
  Quando l'esattore speciale e'  anche  incaricato  del  servizio  di
cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo
statuto del consorzio. 
 
  La rendita  pubblica  e'  valutata  al  corso  medio  del  semestre
anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed e' computata
solamente per nove decimi del detto valore.