(Regolamento-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
  Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data
in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga  per  qualunque
causa a mancare in  tutto  od  in  parte,  ovvero  l'ammontare  delle
contribuzioni annuali aumenti  in  modo  che  la  cauzione  piu'  non
corrisponda ad una rata  di  esse,  l'esattore  deve  reintegrarla  o
completarla entro il  termine  indicato  nell'invito  che  gli  viene
all'uopo indirizzato. 
 
  Questo termine non puo' essere maggiore di un mese, e  decorre  dal
giorno in cui l'invito e' stato notificato. 
 
  Se l'esattore lascia trascorrere il  termine  senza  reintegrare  o
completare la sua cauzione, la  deputazione  amministrativa  promuove
dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la  nomina
in via provvisoria,  di  un  sorvegliante  da  retribuirsi  a  carico
dell'esattore medesimo. 
 
  Se  la  deputazione  amministrativa  indugia  a  promuovere  questi
provvedimenti, il prefetto puo' prenderli d'ufficio.