(Regolamento-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
  L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni  dalla  scadenza
di ciascuna rata, tenere a disposizione  del  consorzio  medesimo,  o
versare al cassiere consorziale,  se  egli  non  riveste  anche  tale
qualita', l'intero ammontare della rata consorziale scaduta. 
 
  In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero  nel  pagamento
dei  mandati  spediti  dall'amministrazione  consorziale,  l'esattore
incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi  quattro  per
ogni lira non versata o non pagata.