Art. 128. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a' termini dell'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.