Art. 130. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, e' obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 120 del presente regolamento.