Art. 131. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica viene fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione. Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario. I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere, insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche sovra stabilite.