(Regolamento-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
  Avvenuta  la  consegna  della   bonificazione   al   consorzio   di
manutenzione, la ulteriore  riscossione  del  contributo  dovuto  dai
proprietari per l'esecuzione della bonifica viene fatta, ove non  sia
altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i  modi,
tempi e con l'aggio stabiliti  per  la  riscossione  della  tassa  di
manutenzione. 
 
  Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla
scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto
titolo alla  sezione  di  tesoreria  provinciale,  se  creditore  del
contributo sia lo  Stato  per  aver  esso  eseguito  direttamente  la
bonifica, o altrimenti al concessionario. 
 
  I prefetti non approvano i provvedimenti ed  i  contratti  relativi
alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono  l'obbligo  per
l'esattore di riscuotere, insieme  alle  tasse  consorziali  ed  alle
stesse condizioni, le  somme  relative  al  detto  contributo,  e  di
eseguire il versamento alle epoche sovra stabilite.