Art. 36. (Art. 3 legge 7 luglio 1902, n. 304). Le quote a carico delle Provincie e dei Comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori. Per la misura del contributo i proprietari o possessori potranno essere distinti in piu' classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli inscritti in ciascuna classe si provvedera' in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle porzioni di meta' in base alla superficie e di meta' in base alla misura delle imposte. I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno inscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sara' determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.