(Testo unico-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
                (Art. 3 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Le quote a carico delle Provincie e dei Comuni saranno  in  ragione
della superficie dei terreni compresi  nel  perimetro,  e  posti  nei
rispettivi territori. 
 
  Per la misura del contributo i proprietari  o  possessori  potranno
essere  distinti  in  piu'  classi,  secondo  il   rispettivo   grado
d'interesse; ed al  riparto  del  contributo  fra  gli  inscritti  in
ciascuna classe si provvedera' in base alla superficie e alla  misura
delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle porzioni  di
meta' in base alla superficie e di meta' in base  alla  misura  delle
imposte. 
 
  I proprietari  di  ferrovie,  strade  ed  altre  opere  d'interesse
pubblico  saranno  inscritti  in  un  elenco  speciale,  e  il   loro
contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti  i
proprietari interessati, sara' determinato esclusivamente in  ragione
dell'utile conseguito o presumibile.