(Testo unico-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                (Art. 4 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Qualora la domanda per la classifica  a  termini  dell'art.  7  sia
presentata dalla Provincia interessata, questa puo' anche  domandare,
in seguito a deliberazione del  Consiglio  provinciale,  di  eseguire
essa direttamente le opere di cui all'art. 7. 
 
  In tal caso, emesso il  decreto  di  classifica,  la  Provincia  si
sostituira'  senz'altro  al  Consorzio  degli  interessati,  di   cui
all'art. 8, in tutte le operazioni previste dal presente testo  unico
fino al compimento delle opere, fermi restando i  contributi  di  cui
all'articolo stesso.