Art. 37. (Art. 4 legge 7 luglio 1902, n. 304). Qualora la domanda per la classifica a termini dell'art. 7 sia presentata dalla Provincia interessata, questa puo' anche domandare, in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'art. 7. In tal caso, emesso il decreto di classifica, la Provincia si sostituira' senz'altro al Consorzio degli interessati, di cui all'art. 8, in tutte le operazioni previste dal presente testo unico fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.