Art. 38. (Art. 5 legge 7 luglio 1902, n. 304). Il decreto Reale che classifica un'opera nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del Consorzio che all'esecuzione della medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di applicare la disposizione dell'articolo precedente. Entro sei mesi dalla data del decreto Reale, il sindaco del comune nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune piu' interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera che si estende nel territorio di piu' comuni, od il presidente della Deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente art. 37, od infine il prefetto, quando la inscrizione in 3ª categoria sia avvenuta per iniziativa del Governo, dovra' provvedere alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del Consorzio, e cio' a spese ripartibili poi nella misura di cui all'art. 8. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sara' affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali, escluso il caso di cui al precedente art. 37, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente e di quattro componenti la Commissione amministrativa. Di detta Commissione faranno parte un delegato della provincia eletto dalla Deputazione provinciale ed un delegato del comune eletto dalla Giunta comunale, e, nel caso di piu' comuni, dalla Giunta del comune piu' interessato per ragione di superficie. La Commissione compilera' lo statuto consorziale ed esaminera' i reclami presentati contro l'elenco. Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti alla deliberazione dell'assemblea generale. La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di quindici giorni omologata dal prefetto.