(Testo unico-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
                (Art. 5 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Il decreto Reale che classifica un'opera nella 3ª  categoria  rende
obbligatoria la costituzione del Consorzio che  all'esecuzione  della
medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di  applicare  la
disposizione dell'articolo precedente. 
 
  Entro sei mesi dalla data del decreto Reale, il sindaco del  comune
nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune  piu'
interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera  che
si estende nel territorio di piu'  comuni,  od  il  presidente  della
Deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente  art.  37,  od
infine il  prefetto,  quando  la  inscrizione  in  3ª  categoria  sia
avvenuta  per  iniziativa  del  Governo,   dovra'   provvedere   alla
compilazione dell'elenco generale degli interessati che  debbono  far
parte del Consorzio, e cio' a spese ripartibili poi nella  misura  di
cui all'art. 8. 
 
  Tale  elenco,  insieme  ad  una  copia   del   decreto   Reale   di
classificazione, sara' affisso all'albo pretorio  del  comune  o  dei
comuni interessati per il periodo di  quindici  giorni,  trascorsi  i
quali, escluso  il  caso  di  cui  al  precedente  art.  37,  saranno
convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la  nomina
del presidente e di quattro componenti la Commissione amministrativa.
Di detta Commissione faranno parte un delegato della provincia eletto
dalla Deputazione provinciale ed un delegato del comune eletto  dalla
Giunta comunale, e, nel caso di piu' comuni, dalla Giunta del  comune
piu' interessato per ragione di superficie. 
 
  La Commissione compilera' lo statuto consorziale  ed  esaminera'  i
reclami presentati contro l'elenco. 
 
  Lo schema di statuto e le proposte sulla  risoluzione  dei  reclami
saranno sottoposti alla deliberazione dell'assemblea generale. 
 
  La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di quindici
giorni omologata dal prefetto.