Art. 39. (Art. 6 legge 7 luglio 1902, n. 304). Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui all'art. 37, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui all'art. 38, gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.