(Testo unico-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
                (Art. 6 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui  all'art.
37, e avverso la deliberazione dell'assemblea  di  cui  all'art.  38,
gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni
al prefetto. 
 
  Il provvedimento del prefetto e' definitivo.