(Testo unico-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
                (Art. 7 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  I progetti esecutivi delle  opere  di  3ยช  categoria,  comprendenti
anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani,
naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse,  compilati  a
cura del Consorzio o della provincia, sono  approvati  dal  Ministero
dei  Lavori  Pubblici,  inteso  il  solo   parere   delle   esistenti
Commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti,  quando
l'importo delle opere non superi le L. 200,000. 
 
  Oltre  tale  limite,  il  parere  sara'  dato  da  una  Commissione
centrale,  istituita  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e
composta di tre membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e
due del Consiglio forestale. 
 
  La vigilanza dei lavori sara', in  ogni  caso,  affidata  al  Genio
civile con  la  cooperazione  del  personale  forestale,  per  quanto
concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.