(Testo unico-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
                (Art. 8 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Nei decreti ministeriali coi quali  saranno  approvati  i  progetti
esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati  ed  i
comprensori nei quali l'opera potra' essere eventualmente  divisa;  e
si determineranno provvisoriamente le quote di spese a  carico  delle
provincie, dei comuni e dei proprietari ed enti interessati. 
 
  Negli stessi decreti ministeriali potra' essere ammesso, sentito il
Consorzio, che le provincie ed i comuni interessati soddisfacciano le
rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente
per l'esecuzione delle opere, ma non superiore di anni 30. 
 
  La somma di concorso dello Stato potra'  essere  corrisposta  anche
ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base  al  certificato
di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del Genio  civile,  cui  e'
affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto,  quando  ne  sia  il
caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori.