Art. 42. (Primo Capoverso art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173). Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 7 e 8 costituito e reso obbligatorio il Consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª), esclusa pero' la facolta' ai proprietari di non aderire al Consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal Consorzio a spese dei proprietari negligenti.