(Testo unico-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
                (Art. 9 legge 7 luglio 1902, n. 304) 
 
  Un'opera di 3ยช categoria si ritiene compiuta nell'intero  bacino  o
in uno o piu' dei comprensori, in cui, giusta l'articolo 41, e' stata
divisa, quando siano stati  eseguiti  i  lavori  secondo  i  progetti
approvati, e, a giudizio esclusivo del Ministro dei Lavori  Pubblici,
si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per
l'intero bacino o per uno dei comprensori.