Art. 43. (Art. 9 legge 7 luglio 1902, n. 304) Un'opera di 3ยช categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o piu' dei comprensori, in cui, giusta l'articolo 41, e' stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e, a giudizio esclusivo del Ministro dei Lavori Pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.