Art. 44. (Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304). Dal giorno in cui sara' stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero Consorzio. A tale effetto il Consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuera' ad esistere come Consorzio obbligatorio di manutenzione. Compiuti i lavori soltanto di uno o piu' comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 41. Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dal precedente art. 8.