(Testo unico-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
               (Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Dal giorno in cui sara' stato accertato il  compimento  dell'intera
opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le  spese
per  la  manutenzione  ordinaria  saranno  ad  esclusivo  carico  dei
proprietari interessati nell'intero Consorzio. 
 
  A  tale  effetto  il  Consorzio,  costituito  per  la   costruzione
dell'opera, continuera' ad esistere come  Consorzio  obbligatorio  di
manutenzione. 
 
  Compiuti  i  lavori  soltanto  di  uno  o   piu'   comprensori,   i
proprietari, oltre la tassa di manutenzione  da  imporsi  secondo  il
grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per
l'intera opera a termini dell'art. 41. 
 
  Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa  sono  a
carico dei proprietari interessati, col concorso dello  Stato,  delle
provincie e  dei  comuni  interessati,  nella  misura  stabilita  dal
precedente art. 8.