Art. 45. (Art. 11 legge 7 luglio 1902, n. 304). Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi dell'art. 43, il Consorzio dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe, a senso dell'art. 36, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime. In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione del presente testo unico il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.