(Testo unico-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
               (Art. 11 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi  dell'art.  43,  il
Consorzio dovra' procedere alla liquidazione definitiva  della  quota
di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i  terreni
secondo la rispettiva classe, a senso dell'art.  36,  ed  in  ragione
dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime. 
 
  In  base  alla  detta   liquidazione   definitiva,   il   Consorzio
stabilira', secondo le norme che saranno  precisate  nel  regolamento
per la esecuzione del presente testo unico il  tempo  e  i  modi  coi
quali  dovranno  essere  corrisposti  i   maggiori   contributi   dai
proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.