(Testo unico-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
               (Art. 12 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  I contributi dei proprietari, tanto per  la  esecuzione  dell'opera
quanto per la sua manutenzione e conservazione,  costituiscono  oneri
reali gravanti i fondi,  e  sono  da  esigersi  con  le  forme  ed  i
privilegi dell'imposta fondiaria.