Art. 47. (Art. 13 legge 7 luglio 1902, n. 304). Qualora entro sei mesi dalla data del decreto Reale di classificazione, il Consorzio non si costituisca, desso potra' essere costituito d'ufficio, merce' l'opera di un Commissario Regio, il quale esercitera' anche le attribuzioni della Commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 38 e 39.