(Testo unico-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
               (Art. 14 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi  nell'eseguimento  dei
lavori, sia coll'inosservanza  delle  norme  stabilite  dal  presente
testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel  quale  fu
costituito, il Governo, sentito  il  Consiglio  di  Stato,  puo'  per
decreto Reale scioglierne  l'amministrazione  ed  assumere  d'ufficio
l'esecuzione delle opere. 
 
  Dopo  un  anno  dalla  data  del  decreto  Reale  che  ha   sciolto
l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari  interessati  potranno
chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale  per  ricostituire
l'amministrazione consorziale. 
 
  Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione
consorziale, i proprietari  interessati  non  potranno  chiederne  la
ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto
Reale.