Art. 48. (Art. 14 legge 7 luglio 1902, n. 304). Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, puo' per decreto Reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere. Dopo un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale. Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.