(Testo unico-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
               (Art. 15 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a  causa
di deficienza di mezzi, lo Stato avochera' a se la costruzione  delle
opere e potra': 
 
      a) consentire che il contributo dei proprietari sia  pagato  in
un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei  modi  indicati
dall'art. 41; 
 
      b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni
interessati, i quali pero' dovranno rilasciare, in conformita'  della
legge 19  aprile  1872,  n.  759,  tante  delegazioni  annuali  sulle
sovrimposte ed altri cespiti diretti quante  volte  rampresentano  il
contributo annuo rispettivo. 
 
  In tali casi  il  pagamento  delle  rate  annuali  cominciera'  con
l'inizio dei lavori. Questi ultimati,  la  ripartizione  delle  quote
sara' stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.