Art. 50. (Art. 16 legge 7 luglio 1902, n. 304). Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 45, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati. Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.