(Testo unico-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
               (Art. 16 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Compiuta d'ufficio  l'opera  in  tutto  od  in  parte,  e  fatti  i
conguagli  di  cui  all'art.  45,  lo  Stato  continua   ad   esigere
direttamente, fino alla totale estinzione del  credito,  le  quote  a
carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati. 
 
  Esige pure dai proprietari  interessati  le  quote  necessarie  per
sopperire alle spese di manutenzione.