Art. 52. (Art. 18 legge 7 luglio 1902, n. 304). Spetta alla sola autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte. In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennita' e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.