(Testo unico-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
               (Art. 18 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Spetta  alla  sola  autorita'  amministrativa,  escluso   qualsiasi
intervento dell'autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso  di
contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire,
alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte. 
 
  In  caso  di  espropriazione,  totale  o  parziale,  permanente   o
temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione  di  risarcimento  di
danni dipendenti  dalla  esecuzione  o  dall'esercizio  delle  opere,
qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo,  le
indennita' e i danni saranno valutati a termini delle  vigenti  leggi
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.