(Testo unico-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
(Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno  1904,
                              n. 293). 
 
  Alla provincia  ed  alle  provincie  interessate  in  opere  di  3ยช
categoria potra' essere data facolta', quando lo consiglino  speciali
ragioni  di  convenienza,  di  eseguire  direttamente  le  opere  col
concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti
a carico dei comuni e dei proprietari o possessori interessati. 
 
  In questo caso  la  provincia  o  le  provincie  dovranno  altresi'
assumersi l'onore della successiva manutenzione delle opere a termini
dell'art. 44. 
 
  Eguale  facolta'  potra'  essere  data  al  comune  od  ai   comuni
interessati in opere di terza categoria. 
 
  In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il comune od
i comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti
a carico dei proprietari o  possessori  interessati  e  quello  della
successiva manutenzione.