Art. 53. (Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293). Alla provincia ed alle provincie interessate in opere di 3ยช categoria potra' essere data facolta', quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari o possessori interessati. In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresi' assumersi l'onore della successiva manutenzione delle opere a termini dell'art. 44. Eguale facolta' potra' essere data al comune od ai comuni interessati in opere di terza categoria. In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il comune od i comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della successiva manutenzione.