Art. 54. (Art. 23 legge 7 luglio 1902, n. 304). La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano nel regno il Credito fondiario potranno concedere mutui ai Consorzi, ai comuni e alle provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ยช categoria, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e d'irrigazione.