(Testo unico-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
               (Art. 23 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  La  Cassa  dei  depositi  e  prestiti,  le  Casse  di  risparmio  e
gl'Istituti che esercitano nel regno il  Credito  fondiario  potranno
concedere mutui ai Consorzi, ai  comuni  e  alle  provincie  per  far
fronte  al  pagamento  delle  opere  idrauliche  classificate  in  3ยช
categoria, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per
i Consorzi di bonificazione e d'irrigazione.