Art. 55. (Art. 24 legge 7 luglio 1902, n. 304). Gli uffici del Catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprieta' interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.