(Testo unico-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
               (Art. 25 legge 7 luglio 1902, n. 304). 
 
  Le disposizioni del presente Capo si  applicano  anche  alle  opere
gia' classificate in 3ยช categoria, a termini  della  legge  30  marzo
1893, n. 173, delle quali non era cominciata od era tuttora in  corso
l'esecuzione all'epoca in cui entro' in vigore la legge del 7  luglio
1902, n. 304.