Art. 56. (Art. 25 legge 7 luglio 1902, n. 304). Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle opere gia' classificate in 3ยช categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entro' in vigore la legge del 7 luglio 1902, n. 304.