ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno
essere:
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini
per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i
soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati
immagazzinati;
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale
ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre
credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni
sindacali, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita
sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento,
salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.
Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali
relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino
necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita,
consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di
individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che
questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo
tecnico utilizzato
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano
contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali
siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di
tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che
si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e
gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario
contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di
tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione
di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle
disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa
all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito
ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di
cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4
del presente allegato, salvo nei seguenti casi:
(1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e
tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa'
democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico
nonche' gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro
violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui;
c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si
dovra' concedere l'accesso ai registri in questione qualora
l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.
(2) La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato
relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali
utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non
vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle
quali si riferiscono i dati stessi.
6. I soggetti che in virtu' del presente accordo vengano a
conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale
rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del
loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto
obbligato puo' essere liberato dal dovere di segretezza con
provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi
alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute
pubblica.
7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di
ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione
nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali
definiti nel presente allegato.
8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere
interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la
possibilita' per una Parte di accordare alle persone alle quali si
riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella
prevista nel presente allegato.