(Regolamento-art. 118)
 
                              Art. 118. 
 
 
  Nei regolamenti speciali di ciascun  servizio  si  stabiliscono  le
cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare
la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori,  secondo
la diversa loro natura. 
 
  Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano  ritardo,  le
persone  incaricate  di  vigilarne  l'esecuzione   devono   riferirne
all'autorita' competente per l'esatto adempimento del contratto e per
l'applicazione delle sanzioni in esso previste.