Art. 118. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorita' competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.