(Regolamento-art. 120)
 
                              Art. 120. 
 
 
  Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del
prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della  legge,  l'appaltatore,
ove non si valga del  diritto  alla  risoluzione  del  contratto,  e'
obbligato ad assoggettarsi all'aumento galla diminuzione.