Art. 109 (Citazione del responsabile civile nell'istruzione formale) La citazione del responsabile civile durante l'istruzione formale e' ordinata con decreto dal giudice istruttore ad istanza della parte civile, o, nei casi preveduti dall'articolo 105, a richiesta del pubblico ministero. Il decreto contiene: 1° le generalita' della parte civile o l'indicazione dell'ufficio del pubblico ministero richiedente; le generalita' del responsabile civile se questi e' una persona fisica, e negli altri casi l'indicazione della persona giuridica chiamata a rispondere e la designazione del suo legittimo rappresentante che deve comparire; 2° l'indicazione del procedimento penale per cui avviene la citazione, con l'enunciazione sommaria delle istanze che si propongono contro il responsabile civile; 3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui il responsabile civile deve comparire per essere interrogato, con invito a provvedere alla propria difesa, osservato il termine stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 264; 4° la data e la sottoscrizione del giudice istruttore e del cancelliere. L'irregolarita' della citazione o della notificazione non ne impedisce il rinnovamento durante l'istruzione quando questo e' possibile. Se non e' possibile, il responsabile civile puo' essere citato per il dibattimento.