(Codice di procedura penale-art. 109)
 
                              Art. 109 
 
     (Citazione del responsabile civile nell'istruzione formale) 
 
  La citazione del responsabile civile durante  l'istruzione  formale
e' ordinata con decreto dal giudice istruttore ad istanza della parte
civile, o, nei casi preveduti  dall'articolo  105,  a  richiesta  del
pubblico ministero. 
 
  Il decreto contiene: 
 
  1° le generalita' della parte civile o  l'indicazione  dell'ufficio
del pubblico ministero richiedente; le generalita'  del  responsabile
civile  se  questi  e'  una  persona  fisica,  e  negli  altri   casi
l'indicazione della persona giuridica  chiamata  a  rispondere  e  la
designazione del suo legittimo rappresentante che deve comparire; 
 
  2°  l'indicazione  del  procedimento  penale  per  cui  avviene  la
citazione,  con  l'enunciazione  sommaria  delle   istanze   che   si
propongono contro il responsabile civile; 
 
  3° l'indicazione del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  in  cui  il
responsabile civile deve comparire per essere interrogato, con invito
a provvedere alla propria  difesa,  osservato  il  termine  stabilito
nell'ultimo capoverso dell'articolo 264; 
 
  4° la data  e  la  sottoscrizione  del  giudice  istruttore  e  del
cancelliere. 
 
  L'irregolarita'  della  citazione  o  della  notificazione  non  ne
impedisce il  rinnovamento  durante  l'istruzione  quando  questo  e'
possibile. Se non e' possibile, il responsabile  civile  puo'  essere
citato per il dibattimento.