Art. 110 (Citazione del responsabile civile per il dibattimento) La citazione del responsabile civile per il dibattimento e' ordinata con decreto a istanza della parte civile, e nei casi preveduti dall'articolo 105 a richiesta del pubblico ministero, dal presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore, davanti a cui deve aver luogo il giudizio. Il decreto contiene, oltre le indicazioni stabilite nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente: 1° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, osservato il termine stabilito negli articoli 405, 407 e 409; 2° la nomina di un difensore d'ufficio se ne e' il caso; 3° l'avvertimento che durante il termine per comparire il responsabile civile o il suo difensore ha facolta' di esaminare nel luogo dove si trovano le cose sequestrate, di prendere cognizione e di estrarre copia in cancelleria degli atti e dei documenti; 4° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa; 5° la data e la sottoscrizione del presidente o del pretore e del cancelliere.