(Codice di procedura penale-art. 110)
 
                              Art. 110 
 
       (Citazione del responsabile civile per il dibattimento) 
 
  La  citazione  del  responsabile  civile  per  il  dibattimento  e'
ordinata con decreto  a  istanza  della  parte  civile,  e  nei  casi
preveduti dall'articolo 105 a richiesta del pubblico  ministero,  dal
presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore, davanti  a
cui deve aver luogo il giudizio. 
 
  Il decreto contiene, oltre le indicazioni stabilite nei numeri 1° e
2° dell'articolo precedente: 
 
  1°  l'indicazione  del  luogo,  del   giorno   e   dell'ora   della
comparizione, osservato il termine stabilito negli articoli 405,  407
e 409; 
 
  2° la nomina di un difensore d'ufficio se ne e' il caso; 
 
  3°  l'avvertimento  che  durante  il  termine  per   comparire   il
responsabile civile o il suo difensore ha facolta' di  esaminare  nel
luogo dove si trovano le cose sequestrate, di prendere  cognizione  e
di estrarre copia in cancelleria degli atti e dei documenti; 
 
  4° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa; 
 
  5° la data e la sottoscrizione del presidente o del pretore  e  del
cancelliere.