(Codice di procedura penale-art. 112)
 
                              Art. 112 
 
           (Intervento volontario del responsabile civile) 
 
  Quando vi e' costituzione di parte  civile  o  quando  il  pubblico
ministero esercita l'azione civile a' termini dell'articolo  105,  il
responsabile   civile   puo'    intervenire    volontariamente    nel
procedimento, fino a che non siano compiute per  la  prima  volta  le
formalita' di apertura del dibattimento.