Art. 112 (Intervento volontario del responsabile civile) Quando vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a' termini dell'articolo 105, il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel procedimento, fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.