(Codice di procedura penale-art. 114)
 
                              Art. 114 
 
                 (Difensore del responsabile civile) 
 
  Al responsabile civile ammesso al patrocinio gratuito che ne faccia
domanda il giudice istruttore, il pretore o il presidente della corte
o del tribunale,  davanti  a  cui  e'  in  corso  l'istruzione  o  il
giudizio, nomina un difensore. 
 
  Il patrocinio gratuito non puo' essere  conceduto  al  responsabile
civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve
essere revocato.