Art. 114 (Difensore del responsabile civile) Al responsabile civile ammesso al patrocinio gratuito che ne faccia domanda il giudice istruttore, il pretore o il presidente della corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore. Il patrocinio gratuito non puo' essere conceduto al responsabile civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere revocato.