Art. 117 (Istanza per l'esclusione del responsabile civile proposta nell'istruzione formale) Durante l'istruzione formale l'istanza indicata nell'articolo precedente e' proposta nel termine di tre giorni da quello in cui la citazione o l'intervento del responsabile civile fu notificato all'istante. Essa deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni da quello della presentazione l'atto a cura dell'istante deve essere notificato a chi promosse la citazione o all'intervenuto, che puo' presentare le sue deduzioni in ugual termine successivo. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di dover differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. Quando per il tempo in cui e' proposta l'istanza la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura della istruzione, si provvede nel dibattimento.