(Codice di procedura penale-art. 117)
 
                              Art. 117 
 
(Istanza  per   l'esclusione   del   responsabile   civile   proposta
                      nell'istruzione formale) 
 
  Durante  l'istruzione  formale  l'istanza  indicata   nell'articolo
precedente e' proposta nel termine di tre giorni da quello in cui  la
citazione  o  l'intervento  del  responsabile  civile  fu  notificato
all'istante. Essa deve essere motivata ed e' presentata per  iscritto
nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti  al  quale  e'  in
corso l'istruzione. 
 
  Nel termine di tre giorni da quello della  presentazione  l'atto  a
cura dell'istante deve essere notificato a chi promosse la  citazione
o all'intervenuto, che puo' presentare  le  sue  deduzioni  in  ugual
termine successivo. 
 
  I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza. 
 
  Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di
dover differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. 
 
  Quando per il tempo in cui e' proposta l'istanza la decisione su di
essa ritarderebbe la  chiusura  della  istruzione,  si  provvede  nel
dibattimento.