(Codice di procedura penale-art. 120)
 
                              Art. 120 
 
    (Potere del giudice per l'esclusione del responsabile civile) 
 
  Il responsabile civile puo' essere messo fuori  causa  dal  giudice
anche d'ufficio con ordinanza, in qualsiasi stato del procedimento di
primo  grado,  prima  dell'inizio  della   discussione   finale   nel
dibattimento.