(Codice di procedura penale-art. 121)
 
                              Art. 121 
 
   (Effetti delle decisioni che escludono il responsabile civile) 
 
  Le ordinanze che mettono fuori causa  il  responsabile  civile  non
pregiudicano il successivo esercizio dell'azione  contro  di  lui  in
giudizio civile, salvo quanto e' disposto negli articoli 25, 26 e 27. 
 
  Nondimeno, se il  responsabile  civile  e'  messo  fuori  causa  ad
istanza della parte civile, questa non puo' piu' esercitare  l'azione
civile contro di lui per il medesimo fatto.